La Parrocchia di Santa Maria della Neve di Vietri Sul Mare non è tenuta a mettere in sicurezza il ponte del Diavolo in seguito al crollo del 6 Febbraio scorso: non essendo nella disponibilità del bene, non ne è competente. Di conseguenza, è annullata l’ordinanza urgente del Sindaco De Simone, che aveva intimato alla Diocesi di provvedere al ripristino del sito.

E’ quanto stabilito dalla Terza Sezione salernitana del Tar che si è definitivamente pronunciata sul ricorso presentato dal parroco Flavio Fasano, in proprio ed in qualità di parroco pro tempore della Parrocchia S. Maria delle Neve di Vietri sul Mare, rappresentata e difesa dall’avvocato Gerardo Pisapia; e rivolto non solo contro il Comune di Vietri Sul Mare nella persona del Sindaco quale “ufficiale di governo”, ma anche nei confronti di altri enti quali: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, parti rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.

Il crollo dell’acquedotto, che aveva fatto accendere la controversia legale tra Comune e Diocesi, si era verificato il 6 Febbraio scorso in seguito al passaggio di una perturbazione atmosferica che aveva portato sul territorio forti folate di vento. Già a margine della vicenda il sindaco di Vietri aveva commentato a mezzo social che si trattasse di un “danno immane” per la comunità cittadina, vista l’importanza storica ed identitaria del sito. Poco meno di cinque mesi dopo, il 28 Giugno, la pubblicazione dell’ordinanza, con cui si intimava alla Diocesi la messa in sicurezza.

Svariate le motivazioni a sostegno del documento: tra queste, “la natura di bene di interesse storico, artistico e paesaggistico del ponte monumentale”; ma anche “l’assenza di professionalità specialistiche ed attrezzature tra il personale comunale ai fini della verifica della stabilità e del restauro dei beni monumentali”; “la sussistenza di motivi di sicurezza e di estrema salvaguardia del bene, nonché di finalità di salvaguardia della pubblica e privata incolumità” e quella della presenza di un “sequestro preventivo” in essere.

All’ordinanza ha fatto seguito il ricorso della Parrocchia titolare del bene, la cui linea ha prevalso. Ad eccezione che per il “difetto di legittimazione passiva” formulato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha difeso gli enti chiamati in causa: nel formulare il ricorso, infatti, secondo i giudici, non avrebbe dovuto essere notificato anche a parti diverse rispetto al Comune.

La cui linea, però, è stata soccombente: “l’ordinanza contingibile ed urgente può dirigersi nei confronti del destinatario solamente per la realizzazione di lavori su beni di cui lo stesso sia proprietario e che rientrino nella sua disponibilità, vale a dire che si trovi in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di rischio”, si legge, infatti nella sentenza, che ne cita una riguardante un caso analogo (T.A.R. Campania, Napoli, V Sez., 13 marzo 2023, n. 1638).

Inoltre, si legge nel dispositivo “nell’ordinanza del 28.6.2023 non vengono in alcun modo riportati concreti elementi tali da dimostrare, anche in via indiziaria, che parte ricorrente sia proprietaria e/o che abbia la disponibilità della porzione di ponte oggetto dell’ordinanza predetta, vale a dire che si trovi in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di rischio”; “neppure il Comune si è costituito in giudizio per produrre documentazione per avvalorare la tesi sostenuta nell’ordinanza predetta (per la quale parte ricorrente sarebbe proprietaria del ponte monumentale predetto)”.

La disponibilità del bene da parte della Parrocchia, inoltre, non sarebbe nemmeno dimostrabile a priori in quanto il ponte è accessibile non da fondi privati ma esclusivamente dall’adiacente strada comunale. Da qui, dunque, l’annullamento dell’ordinanza sindacale.