Le norme italiane distinguono tra adozione piena e in casi particolari, influenzando i diritti successori degli adottati verso la famiglia biologica. Ecco cosa prevede la legge.

La questione della successione ereditaria dei figli adottivi nei confronti dei genitori biologici continua a rappresentare un tema di grande interesse legale e sociale, soprattutto per quegli adottati che, giunti all’età adulta, desiderano comprendere pienamente i loro diritti in termini di eredità e legami familiari. Dopo importanti innovazioni normative e una giurisprudenza sempre più attenta alle diverse forme di adozione, è fondamentale chiarire quali siano i diritti ereditari spettanti a un figlio adottato in relazione ai genitori naturali.

Differenze tra tipi di adozione e impatto sui diritti ereditari

L’adozione, istituto giuridico regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, si distingue principalmente in adozione piena (o legittimante) e adozione in casi particolari (detta anche adozione mite), con implicazioni diverse sulla posizione ereditaria del figlio adottato.

Nel caso dell’adozione piena, sancita dall’articolo 27 della legge n. 184/1983, il legame giuridico con la famiglia d’origine viene completamente reciso. Ciò significa che il figlio adottato perde ogni diritto alla successione legittima presso i genitori biologici: non è più considerato erede legittimario, non può partecipare alla divisione ereditaria per rappresentazione né alla collazione delle donazioni effettuate in vita dai genitori naturali. In termini pratici, l’adottato è considerato come un estraneo dal punto di vista ereditario e può ricevere beni solo se espressamente indicato nel testamento del genitore biologico, entro i limiti della quota disponibile.

Diversamente, nell’adozione in casi particolari, il rapporto di parentela con la famiglia d’origine non si interrompe. L’adottato mantiene infatti tutti i diritti successori nei confronti dei genitori naturali, inclusa la legittima e la possibilità di impugnare un testamento che violi tali diritti. La sua posizione ereditaria è parificata a quella dei figli naturali, con quote di successione identiche.

eredità figli adottati
Eredità ai figli adottivi- Amalfinotizie.it

Da sottolineare inoltre l’importanza delle adozioni anteriori al 1967, periodo in cui la normativa vigente non prevedeva l’adozione piena e quindi il figlio adottato conservava i diritti ereditari nei confronti della famiglia biologica.

Il testamento rappresenta lo strumento principale attraverso cui un genitore biologico può attribuire diritti ereditari a un figlio adottato, soprattutto in caso di adozione piena. Se non esiste testamento, l’adottato non è chiamato automaticamente a ereditare dalla famiglia biologica.

In presenza di un testamento, tuttavia, il genitore biologico può nominare l’adottato come erede o legatario, garantendogli così l’acquisizione dei beni previsti nel documento. È importante ricordare che, anche in questi casi, la libertà di testare è limitata dalla tutela dei legittimari, ossia dei figli naturali e del coniuge, che hanno diritto a una quota di riserva. Se il testamento eccede la quota disponibile, i legittimari possono impugnare le disposizioni, riducendo così la quota spettante all’adottato.

Nel caso di adozione in casi particolari, il figlio adottato è legittimario anche in assenza di testamento, partecipando alla successione legittima insieme agli altri figli naturali.

Al momento della morte di un genitore biologico, il figlio adottato deve innanzitutto accertare il tipo di adozione a cui è soggetto, recuperando il decreto di adozione che ne attesti la natura (piena, in casi particolari o pre-1967). Successivamente, è necessario procurarsi il certificato di morte e lo stato di famiglia storico del defunto, nonché verificare l’esistenza di un testamento.

Se l’adozione non è piena, il figlio adottato può calcolare la propria quota astratta di eredità, che varierà in base alla composizione della famiglia biologica. Tale ricostruzione è essenziale per la tutela dei propri diritti successori e per la partecipazione alla divisione del patrimonio ereditario.

Change privacy settings
×