Tramonti. Finisce definitivamente la corsa elettorale di Armando Imperato. È stato, infatti, respinto dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Carlo Saltelli l’appello decisione assunta dalla prima sezione salernitana del Tar appena venerdì scorso. I giudici di Piazza San Tommaso d’Aquino avevano ribadito la bontà dell’operato della Terza Sottocommissione Elettorale con sede ad Amalfi, dai quali la lista Terra Operosa era stata ricusata.

Alla compagine del già sindaco della cittadina interna della Costiera Amalfitana erano stati contestati svariati vizi che hanno pregiudicato la validità delle firme presentate: secondo i commissari, le sottoscrizioni non sono state apposte sui moduli appositamente prescritti dalla legge e con i dati richiesti; è mancata la spillatura dei tre fogli allegati al foglio principale. Inoltre, sempre secondo la sottocommissione amalfitana, non sono stati riportati nei fogli separati né il contrassegno di lista né la lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Una visione, questa, avallata dai giudici del Tar ed ora anche dalle toghe del Consiglio di Stato

La non validità dei moduli allegati avrebbe reso, di conseguenza, anche insufficiente (15 a fronte di un minimo di 30) il numero di firme necessarie ad avallare la presentazione della lista.

Tutti motivi, questi, contro i quali il leader della compagine “Terra Operosa”, assistito da un team di amministrativisti composto dal prof. Angelo Clarizia e dagli avvocati Oreste Agosto ed Angelo Bove, si è opposto con forza, facendo leva su dottrina vigente e recenti evidenze della giurisprudenza.

Le motivazioni addotte non sono riuscite, però, a ribaltare l’esito della sentenza del Tar in secondo grado.

Sotto i riflettori dei giudici del Tar è finita in particolar modo, la mancanza di elementi che attestassero, da parte dei sottoscrittori, la volontà di sostenere la lista.

Non potrebbe pretendersi – si legge nella sentenza – che la sottocommissione elettorale dovesse ricavare la prova legalmente mancante della volontà dei sottoscrittori da altri documenti che non esistevano neppure alla data della ricusazione della lista (quali le predette dichiarazioni sostitutive e le altre depositate il giorno precedente l’udienza di discussione del presente appello)“.

Inoltre, la circostanza che le autenticazioni siano avvenute nello stesso giorno e il fatto che nel primo e nel secondo dei fogli sciolti allegati fosse indicato “Terra Operosa Armando Imperato” come soggetto promotore della sottoscrizione, “non provano – sostengono i giudici del Consiglio di Stato – che quegli elettori fossero consapevoli dello scopo della raccolta delle loro firme e tantomeno che avessero dinanzi il foglio principale con il simbolo della lista e l’elenco dei candidati consiglieri comunali“.

Non vi erano, inoltre, altre evidenze tali da dimostrare l’effettivo collegamento tra sottoscrizioni e lista presentata. Nè tantomeno ciò poteva essere provato dalla sottocommissione elettorale, in quanto non investita di funzioni istruttorie e, per questo, “non chiamata a esercitare il soccorso istruttorio se non nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell’Amministrazione“, come stabilito da recente giurisprudenza del massimo grado della giustizia amministrativa.

La sottocommissione, inoltre, non disponeva di altri documenti che dimostrassero quanto, viceversa, “spettava ai presentatori provare“.

Difetta, infine, quell’affidamento all’Amministrazione, anche in relazione al rispetto delle formalità e delle regole di procedura per la presentazione della candidatura, che era stata valorizzata nei precedenti invocati dalla parte appellante“, hanno aggiunto, ancora, i giudici del consiglio di Stato nel dispositivo.

La Sezione ha ribadito in maniera espressa la validità del costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui “i “moduli aggiuntivi” utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati”.

Ciò ribadendo un principio secondo cui “dall’atto di autentica non può derivare un effetto probatorio dell’intenzione dei sottoscrittori“.

Dunque è soltanto per l’eccezionale concomitanza di una serie di elementi che concorrevano a confermare l’attinenza di tutte le sottoscrizioni alle liste in questione che in quei casi si è ritenuto che la volontà degli elettori firmatari emergesse, comunque, in maniera univoca.

La partita, ora, perderà uno sfidante e da sfida tripartita si trasformerà in una contesa a due: si sfideranno Domenico Amatruda, sindaco uscente, e Mimmo Guida, a capo della compagine Tramonti Libera.