Da lunedì 25 Marzo entrerà nuovamente in vigore l’ordinanza che disciplina la circolazione in Costiera Amalfitana attraverso le targhe alterne (la 337/2019).
Il dispositivo, infatti, disciplina i flussi veicolari in Costa d’Amalfi nei periodi di maggior affollamento: tra questi rientrano, senz’altro, la settimana di Pasqua e la giornata di Lunedì in Albis.
Pasqua in Costiera Amalfitana: dove si circola con le targhe alterne
Il tratto di strada interessato dall’ordinanza è unicamente la Statale 163 Amalfitana, dal bivio dei Colli di San Pietro, a Piano di Sorrento, fino a Vietri Sul Mare.
Qualsiasi altra strada del territorio non è interessata dalla circolazione a targhe alterne.
Ad esempio, non sono interessate la Provinciale per il Valico di Chiunzi con i suoi due tronchi che vanno verso Maiori e Ravello o la SR 366 Agerolina.
Giorni e orari per la circolazione a targhe alterne
Nei giorni con data pari non possono circolare le autovetture con l’ultima cifra della targa pari; viceversa, nei giorni dispari non possono circolare le autovetture con l’ultima cifra della targa dispari.
Quando è in vigore, la circolazione a targhe alterne vige dalle 10 alle 18.
In qualsiasi altro orario la possibilità di percorrere la Statale Amalfitana con gli autoveicoli non è limitata.
I mezzi a due ruote, ovvero ciclomotori e motocicli, non sono interessati dall’ordinanza.
Sono sempre valide le limitazioni per i mezzi pesanti e ingombranti stabilite dall’Anas con l’ordinanza 337 del 2019 e da precedenti disposizioni.
Oltre alle date precedentemente esposte, si circola a targhe alterne anche nella settimana compresa tra la festività della Liberazione ed il 1 Maggio: anche nella giornata di domani, 2 Maggio, sarà valido il dispositivo.
Deroghe
Le deroghe restano identiche a quelle previste dall’ordinanza 340 del 2019, e riguardano i residenti nei Comuni della Divina, i veicoli dei titolari di contrassegno H il cui titolare deve sempre essere a bordo, Taxi, Ncc e forze dell’Ordine.
Deroghe ulteriori possono essere previste per gli ospiti delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, esclusivamente per gli spostamenti necessari all’arrivo ed alla partenza; i lavoratori dipendenti con regolare contratto di lavoro in Costiera Amalfitana o ad Agerola, e i proprietari di seconde case nei comuni del territorio che non vi risultino residenti.