Amalfi. La Terza Sezione Salernitana del Tar ha respinto, con tre rispettive ordinanze i ricorsi presentati dalle società gestrici di tre stabilimenti balneari siti sulla spiaggia di Marina Grande contro gli atti del Comune che avevano sancito la revoca della concessione demaniale, l’avvio dei procedimenti di revoca delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande e di chiusura delle connesse attività, oltre che di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
I giudici salernitani Pierluigi Russo (Presidente), Pierluigi Buonomo (Referendario ed Estensore) e Michele Di Martino (Referendario) hanno, dunque, respinto la posizione espressa dalle società gestrici dei tre stabilimenti. Che, ora, stante il dispositivo, non potranno avviare l’attività in vista della stagione turistica ormai già iniziata.
La revoca della concessione demaniale da parte del Comune di Amalfi, così come lo stop all’attività di somministrazione e la chiusura delle connesse attività avevano fatto seguito alla sentenza del Consiglio di Stato dell’aprile 2023. Dispositivo, quest’ultimo, che aveva ordinato la rimozione di abusi edilizi ed il ripristino dello stato dei luoghi.
“Ritenuto che il ricorso non appare sorretto da profili di fondamento, atteso che tutti i provvedimenti gravati con il presente giudizio scaturiscono, in maniera immediata e sostanzialmente vincolata, dagli inadempimenti accertati dall’amministrazione resistente e coperti dal giudicato di cui alla sentenza n. 6862/2023 del Consiglio di Stato (peraltro, rispetto ai fatti di causa, non sono intervenute sopravvenienze di fatto o di diritto che impediscano l’esecuzione e l’attuazione del giudicato)“, si legge nelle ordinanze gemelle del Tar che hanno disposto, inoltre, per una delle strutture in cui erano stati rilevati abusi, la trasmissione “alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza“.
La vicenda aveva avuto inizio nel 2014, quando furono emanate le rispettive ordinanze di demolizione delle strutture da parte dell’ente municipale. In un primo momento il Tribunale Amministrativo della Campania dispose la sospensione cautelare delle stesse. Tre anni dopo la decisione di merito e, infine, il respingimento del ricorso presentato dalla società al Consiglio di Stato.