Il Comune di Praiano dovrà risarcire alla società Effe, vincitrice d’appalto per la sistemazione della struttura del parco, una somma vicina ai 50mila euro. I fatti risalgono al 2006. Nel corso delle opere iniziali di scavo fu rinvenuta una condotta acquedottistica che ha costituito un ostacolo alla prosecuzione dei lavori.

Condannata l’amministrazione di Praiano al pagamento di un importo pari a 45mila euro per il ritardo nell’esecuzione delle opere. Ciò è dipeso inoltre dalla mancata disponibilità delle aree oggetto di intervento. Il riferimento è alla sistemazione della struttura pubblica per info point del parco a servizio del turismo escursionistico-rurale.

LA VICENDA – La società Effe si aggiudicò l’appalto per l’esecuzione dei lavori per la sistemazione dell’info point del parco. L’importo contrattuale al netto era di 376mila euro.

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori era previsto in circa 7 mesi e questi venivano consegnati parzialmente nel marzo del 2007. La successiva esecuzione è stata palesemente frammentaria e disorganica. Le gravi carenze del progetto esecutivo si sono rilevate a seguito della consegna dei lavori. E infatti la natura dei terreni oggetto dei lavori di scavo si è scoperto che à totalmente diversa da quella prevista nella relazione geologica del progetto esecutivo.

Anziché rinvenire soltanto rocce dure e compatte, come previsto in progetto, all’atto dell’effettuazione degli scavi si è constatato che in realtà circa il 50% delle aree di scavo era costituito da terreno friabile e il 30% circa da terreno argilloso. Quindi solo in residua parte roccia dura.

Il che ha determinato la necessità di sospendere i lavori e la messa in sicurezza del cantiere. Onde evitare pericoli di cedimenti delle murature perimetrali al confine. Peraltro con gravi pericoli per il serbatoio di accumulo dell’acquedotto dell’Ausino. Nel corso delle opere di scavo, inoltre, è stata rinvenuta una condotta acquedottistica, di adduzione al predetto serbatoio dell’Ausino, che ha costituito un ostacolo alla prosecuzione delle opere.

Di fronte all’impossibilità di procedere all’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori prescriveva all’impresa l’esecuzione di lavori non previsti in progetto, relativi alla demolizione e ricostruzione di murature perimetrali alle aree di cantiere. L’impresa, al contempo, segnalava l’impossibilità di eseguire i lavori in quanto interferenti con manufatti confinanti di proprietà altrui, con conseguente indisponibilità delle aree di cantiere necessarie per una corretta esecuzione degli stessi. È seguito in incontro a Palazzo di Città dove, a seguito di nuove esigenze, veniva chiesto al direttore dei lavori di adeguare il progetto strutturale.

In due mesi, quindi, erano stati eseguiti soltanto i lavori di scavo e le opere di messa in sicurezza. Un mese più tardi l’impresa ha segnalato la perdurante impossibilità di procedere all’esecuzione degli interventi a causa della mancata disponibilità delle aree di cantiere, il che impediva la realizzazione delle opere provvisionali.

Nel silenzio dell’amministrazione, data la perdurante inattività del cantiere addebitale esclusivamente alla stazione appaltante, l’impresa quantificava i maggiori omeri e danni subiti a causa dell’andamento anomalo dei lavori, anticipando il contenuto delle riserve che alla prima contabilizzazione utile avrebbe iscritto nel registro di contabilità.

DOMANDA RISARCITORIA – “Nel caso in specie emerge evidente la prevedibilità della presenza di sottoservizi sui luoghi di lavoro e, conseguentemente, l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione” – si legge nella sentenza.

Il ritardo nell’esecuzione delle opere, inoltre, è dipeso dalla mancata disponibilità delle aree oggetto di intervento. Va evidenziato che in sede di redazione dello stato finale dei lavori – successivo all’introduzione del presente giudizio – l’amministrazione ha riconosciuto all’impresa un credito residuo di 12mila euro.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio quantifica gli interessi legali e gli interessi moratori sui ritardati pagamenti dei lavori eseguiti in 67mila euro, sui quali vanno calcolati i soli interessi legali alla data di deposito della sentenza con condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto con interessi fino al soddisfo.

Operando il relativo calcolo dalla data di sospensione dei lavori alla data di oggi l’importo della rivalutazione è pari a 45mila euro, al cui pagamento dovrà provvedere l’ente comunale a titolo di risarcimento del danno, così come computato dal Consulente.

La Giudice ha così rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto, accogliendo la domanda risarcitoria della società, condannando l’ente al pagamento della somma complessiva di 45mila euro.