Respinti, da parte del Consiglio di Stato, i ricorsi dei proprietari di due manufatti siti nella grotta di Santa Croce ad Amalfi.
Per questi i titolari avevano già fatto ricorso al TAR, poi respinto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del 16 Marzo del 2007, firmata dall’allora responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Amalfi, con la quale si ingiungeva la demolizione dei manufatti.
Il ricorso fu presentato nel 2018 contro la Soprintendenza di Salerno-Avellino ed il Comune, quest’ultimo non costituitosi in giudizio.
Questi, secondo l’ordinanza e tutti gli atti consequenziali, sarebbero stati edificati sine titulo e, quindi abusivi e, in quanto tali, da demolire.
Una tesi, quest’ultima, alla quale i proprietari di due dei manufatti presenti nella grotta adiacente la spiaggia, si sono opposti non solo al Tar, ma anche al consiglio di Stato, venendo assistiti dall’avvocato amministrativista Andrea Di Lieto.
I due ricorrenti contestavano, nello specifico, l’assenza di un’effettiva istruttoria, sostenendo che l’immobile fosse già esistente nei primi anni ’40, e quindi prima che il Comune di Amalfi fosse sottoposto a vincolo paesaggistico (datato 1955).
Secondo i ricorrenti, dunque, non era necessario il rilascio di un titolo abilitativo per l’edificazione.
I provvedimenti, secondo i ricorrenti, sarebbero stati, inoltre, illegittimi, in quanto la potestà sanzionatoria in materia edilizia e anche paesaggistica sarebbe esclusiva degli enti locali e non dello Stato o della Soprintendenza.
Soltanto l’accertamento di quest’ultimo ente, infatti, sarebbe stato esplicitamente richiamato nei provvedimenti.
Inoltre, sono presenti licenze commerciali rilasciate per i manufatti: le motivazioni a sostegno del ricorso hanno incluso anche quest’aspetto.
I ricorrenti hanno contestato, inoltre, la violazione dell’articolo 31, comma 3 del Testo Unico sull’Edilizia, avendo ordinato la demolizione “ad horas” e non tenendo conto, dunque, del termine di 90 giorni pure previsto per questo tipo di situazioni.
In entrambi i casi il Consiglio di Stato, riunito in Camera di Consiglio, ha rigettato il ricorso.
Secondo le sentenze, piuttosto simili tra loro, la repressione degli abusi nel caso di specie non arrivava né improvvisamente, né su mera iniziativa della Soprintendenza, ma sulla base di indagini della Polizia Giudiziaria ed accertamenti del comando di Polizia Muncipale compiuti già nel lontano 2002.
La mancanza di motivazione del provvedimento, pure addotta dai ricorrenti, inoltre, non mancherebbe in quanto lo stato di invasività dei manufatti sarebbe testimoniato da documentazione fotografica allegata all’ordinanza di demolizione.
Non sarebbe chiaro, inoltre, quando i manufatti sarebbero stati effettivamente costruiti: le informazioni presentate a riguardo, in entrambi i casi, sarebbero state generiche.
La presenza di una licenza commerciale, inoltre, non avrebbe arginato l’abusività dei manufatti.