E’ valido il provvedimento con cui il Suap di Agerola aveva respinto la SCIA presentata agli inizi dello scorso anno per l’apertura di un punto vendita mobile di biglietti per collegamenti di linea via mare sul Sentiero degli Dei: l’attività, infatti, non è assimilabile ad un esercizio di vicinato e sul suolo non è ammissibile un uso diverso da quello agricolo. Anche la semplice apposizione di uno sportello mobile sul suolo concretizza, infatti, il cambio di destinazione.

Così ha stabilito, in una recente sentenza, la settima sezione del Tar della Campania, con Michelangelo Maria Liguori, nel ruolo di Presidente, Valeria Ianniello, Consigliere e Viviana Lenzi, nel ruolo di Consigliere ed Estensore.

A proporre ricorso la società cooperativa Il Timone, (esercente attività di trasporto marittimo passeggeri e titolare di tre corse di linea nella tratta Amalfi-Positano) che aveva chiesto di annullarsi la nota a firma del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Agerola con la quale si era espresso “diniego definitivo” alla s.c.i.a. prot. n. 1785/2023. Si era, poi, costituita, ad opponendum, la Tra.Vel.Mar, sostenendo le ragioni della ricorrente.

La controversa Scia aveva ad oggetto l’apertura di un esercizio di commercio di vicinato nel settore non alimentare e, precisamente, attività di vendita di biglietti delle proprie corse di linea, da svolgersi su un suolo privato di circa 50 metri quadri locato lungo il sentiero. Punto vendita, quest’ultimo, che rivestiva un’importanza strategica, per consentire ai turisti l’acquisto direttamente sul Sentiero di biglietti per le vie del mare, favorendo, così, l’interscambio con gli autobus di linea e riducendo il ricorso alle auto.

Il provvedimento impugnato aveva “respinto” la segnalazione certificata di inizio attività rappresentando, in estrema sintesi, in primis, “che l’area inedificata su cui dovrebbe svolgersi l’attività non fosse assimilabile ad un esercizio di vicinato, siccome definito dall’art. 23 l.r. n. 7/2020“; in secondo luogo, che l’area interessata rientra nelle zone elementari di “tutela naturale” zona territoriale 1/A del p.u.t. dell’area Sorrentino Amalfitana “nelle quali – ex art. 176 delle n.t.a. del p.r.g. – non è consentita alcuna trasformazione del suolo e non è ammissibile un uso diverso da quello agricolo”.

La ricorrente si era opposta al gravame contestando il provvedimento del Suap di Agerola ed articolando svariate censure tra cui: carenza e contraddittorietà di motivazione; carenza di istruttoria e dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi della correttezza, trasparenza e buona amministrazione; ma soprattutto “eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni”: la società ricorrente, in altri termini, avva evidenziato come in passato avesse esercitato l’attività utilizzando una panca.

I giudici hanno, tuttavia, addotto fosse impossibile realizzare “interventi di trasformazione del suolo o che modifichino gli ordinamenti colturali caratterizzanti l’uso agricolo del suolo”, facendo riferimento a dottrina e giurisprudenza di riferimento. Tra le evidenze menzionate, pur a diversi fini, infatti, il Consiglio di Stato ha di recente affermato che “il cambio di destinazione d’uso che operi un passaggio tra diverse categorie funzionali (ad esempio: da rurale a commerciale) possa realizzarsi anche in assoluta carenza di opere“. In altri termini, dunque, la semplice apposizione di un punto vendita di biglietti, seppur mobile, sarebbe bastato per concretizzare il cambio di destinazione d’uso dell’opera.