Respinto dal TAR il ricorso degli albergatori di Ravello contro il Comune per i mancati sgravi sulla TARI.
La vicenda ha preso il via la scorsa estate, quando il Comune della Città della Musica aveva approvato misure agevolative per la riduzione dei tributi allo scopo di alleggerire la pressione fiscale sulle attività del comparto turistico, fortemente colpito dall’emergenza Covid.
All’interno della deliberazione, in applicazione del metodo definito dall’Autorità di regolamentazione per energia, reti e ambienti, l’Arera, era stato incluso il settore extralberghiero, ma agli alberghi è stata preclusa questa possibilità. Otto imprenditori, infatti, hanno ricevuto le cartelle con applicazione della tariffa piena: nessuna differenza tra il 2019, anno che aveva fatto registrare un boom di presenze, e il 2020 fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria.
Gli albergatori di Ravello, a novembre scorso, si sono quindi rivolti a Confindustria Salerno, con la collaborazione della quale avevano richiesto all’Ente guidato dal sindaco Salvatore Di Martino di attivare le azioni di sostegno nei confronti degli albergatori alla luce della determinazione Arera, che consentiva ai Comuni la possibilità di applicare agevolazioni correlate agli effetti dell’emergenza Covid.
Non ottenendo alcuna risposta, i rappresentanti legali delle strutture alberghiere hanno chiesto al Comune di procedere, in autotutela, alla revisione delle deliberazioni approvate al fine di attuare in maniera puntuale la norma agevolativa. Nello scorso mese di febbraio, quindi, è arrivata la diffida da parte di Confindustria Salerno ma anche in questo caso nessuna risposta è arrivata da Palazzo Tolla. Per far valere i propri diritti, gli albergatori di Ravello hanno quindi presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
I rappresentanti di Albergo Graal di Fraulo Anna, Avino S.r.l., Ditta F.lli Schiavo S.r.l., Garden S.r.l., Hotel Toro di Giulia Schiavo, Managing Hospitality S.r.l., Albergo Marmorata S.r.l., Villa Cimbrone S.r.l., hanno chiesto al Tar di dichiarare l’illegittimità del silenzio del Comune di Ravello sull’istanza di autotutela oltre che a richiedere il risarcimento del danno. Il consiglio ha stabilito che il ricorso non poteva essere accolto in quanto deve escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere dell’amministrazione a fronte di un’istanza di riesame in autotutela di un proprio provvedimento oramai divenuto inoppugnabile.
Il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un’istanza di parte, in particolare se si tratta di un atto di sollecitazione e che non impone alcun obbligo giuridico di provvedere. Allo stesso modo è stata rigettata anche la domanda di risarcimento del danno da ritardo, in quanto priva del requisito imprescindibile dell’accertamento del fatto ritenuto foriero di danno.
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