Reato estinto per avvenuta prescrizione: ribadito anche che non fu estorsione, ma esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Ha chiuso così il caso Fuenti una sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione dell’8 novembre scorso ma resa pubblica soltanto nelle ultime ore: questa ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Napoli in precedenza. Lo scrive il quotidiano “La Città”.

I fatti contestati risalgono al lontano 1994 e riguardano una presunta estorsione, derivante da una richiesta di ben 250 milioni di euro ai danni dell’allora titolare della discoteca sita nella piccola frazione di Cetara.

Il reato era contestato ad un capoclan originario di Sarno, a suo figlio e ad altre tre persone: la richiesta era attinente al possesso delle quote della società che gestiva la discoteca.

Già nel 2013, poco meno di vent’anni dopo il verificarsi dei fatti, il Tribunale di Nocera Inferiore, in primo grado, avevano riqualificato l’originaria imputazione, vale a dire la tentata estorsione aggravata dall’agevolazione mafiosa, in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Siccome le toghe nocerine avevano escluso l’aggravante, avevano dichiarato il non luogo a procedere per avvenuta prescrizione.

Un verdetto, quest’ultimo, che non aveva convinto la Procura Generale e la parte civile, assistita dall’avvocato Silverio Sica, che impugnarono il verdetto.

Da ciò ne scaturì una lunghissima ed intricata vicenda giudiziaria, che ha generato numerosi “rimpalli”: la Corte d’Appello di Salerno, infatti, nel marzo del 2016 ribaltò il giudizio e condannò i due imputati per estorsione, seppur con una pena inferiore rispetto alle richieste del pm.

Successivamente i condannati presentarono ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, che si espresse nel 2017 annullando il verdetto e rinviando il giudizio alla Corte d’Appello di Napoli.

Le toghe partenopee confermarono il giudizio del primo tribunale che si espresse sulla vicenda, ovvero quello di Nocera Inferiore, ribadendo l’insussistenza del reato di estorsione: fu, infatti, esercizio arbitrario delle proprie ragioni in virtù dei profili di implausibilità e inverosimiglianza delle deposizioni rese dalle parti.