Il TAR della Campania ha respinto il ricorso presentato dalla Project Napoli Service S.a.s. avverso il comune di Positano rispetto alle tariffe imposte per l’ingresso nella zona a traffico limitato. La società di trasporti partenopea attraverso i suoi legali ha chiesto l’annullamento del provvedimento in quanto questo risulterebbe discriminatorio vista la differenza di denaro richiesta per gli operatori residenti e i non residenti.

Secondo la Project Napoli Service S.a.s., inoltre, per far entrare in vigore la tariffa doveva preventivamente essere prevista dal Piano Urbano del Traffico. Attraverso la delibera 40 del 07.03.2018, avente ad oggetto “tariffe e requisiti di accesso nella z.t.l. – tipologia autobus”, il comune di Positano ha stabilito che per l’accesso alla ZTL costituita da via Pasitea, Piazza dei Mulini e via C. Colombo, è necessario il pagamento per per tutti gli autobus, esclusi quelli del servizio pubblico locale, di lunghezza non superiore a 7,70 metri e larghezza non superiore a 2,20 metri di 60 euro per la classe euro 6 fino a euro 90 per la classe 3, da pagare almeno 45 minuti prima utilizzando l’apposito portale internet comunale, ma prevedendo, solo per i residenti, l’esenzione da tale tariffa del singolo accesso in caso di autobus classe euro 6 e la possibilità di acquistare convenienti pacchetti annuali a partire da 1.100 euro per la classe euro 3 fino a euro 600 per la classe 5 e abbonamento annuale gratuito per la classe 6. La norma prevedeva, inoltre, il divieto assoluto di ingresso per tutti gli autobus dalla classe euro 2 a quella euro 0.

Il Comune di Positano è caratterizzato da una fortissima vocazione turistica, che però deve confrontarsi con la particolarità dell’assetto urbano, caratterizzato da una estensione relativamente ridotta, e da un asse viario stretto e a senso unico su cui si concentra l’espansione commerciale, turistica e alberghiera. È evidente che è necessaria una limitazione del traffico, per evitare il congestionamento delle poche strade che costeggiano il Comune, in sé strette e inidonee alla percorrenza scorrevole a doppio senso con grande afflusso veicolare.

Per questi motivo l’adozione della ZTL viene ritenuta necessaria. Secondo il Collegio, inoltre, l’imposizione delle tariffe non pregiudica la particolare situazione dei residenti che per ovvi motivi più volte al giorno possono aver necessità di varcare la ZTL, e non è tale da comportare una ingiustificata e irragionevole differenza di trattamento e tantomeno una violazione del principio di concorrenza. Sull’altro motivo di ricorso proposto dalla Project Napoli Service S.a.s. sull’aumento della tariffa per gli accessi giornalieri che sarebbe illegittimo in quanto esso dovrebbe essere espressamente previsto dal Piano Urbano del Traffico e in quanto sarebbe volto solo a incrementare le entrate comunali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che è da ritenersi infondato in quanto la ZTL è stata introdotta sulla base della effettiva sussistenza del Piano Urbano del Traffico, per il mero aumento della tariffa di accesso alla ZTL non occorre un nuovo Piano o la modifica del Piano preesistente. Per tutti questi motivi il TAR ha respinto il ricorso presentato dalla società di trasporti partenopea perchè i motivi sono da ritenersi infondati.