Il comune di Positano condannato al pagamento di 2 milioni di euro per una sentenza di oltre 40 anni fa. I fatti risalgono all’83, quando una serie di ritardi e sospensioni, causate dell’ente, provocarono notevoli disagi ai lavori all’impianto di depurazione comunale. La vicenda.

Disposto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno per una somma di 2 milioni di euro.

Sul capitolo di spesa è stato appostato adeguato stanziamento con la variazione al bilancio di previsione, la cui approvazione è stata iscritta all’ordine del giorno della seduta di consiglio del 28 novembre.

I FATTI – Nel 1983 il comune di Positano affidava, attraverso delibera comunale – in qualità di concessionario della Cassa del Mezzogiorno – all’impresa Breda Progetti e Costruzioni, cui successivamente subentrava la Efimpianti Spa, l’appalto concernente la ristrutturazione, il potenziamento e l’ampliamento dell’impianto di depurazione del comune. La spesa venne fissata in 1 milione e 300mila euro.

Il 25 maggio dello stesso anno il comune procedeva alla consegna dei lavori, fissandone il termine ultimo in 18 mesi e 21 giorni. Ma, in virtù di successivi atti aggiuntivi l’importo dei lavori subiva degli incrementi, con rideterminazione del termine di conclusione. L’andamento dell’iter fu caratterizzato dalle sospensioni disposte dall’ente, dichiarate illegittime.

Così il comune fu condannato al pagamento di 8 milioni e mezzo di euro a titolo di risarcimento. L’ente, che si costituì in giudizio, contestò la sentenza, insistendo per il rigetto della domanda.

Successivamente, per effetto della soppressione di tutte le sedi distaccate e l’accorpamento delle stesse con i tribunali centrali, il procedimento ha subito notevoli rinvii.

Il 22 novembre scorso il Tribunale di Salerno ha condannato il comune di Positano, ben 40 anni dopo, al pagamento – a titolo di risarcimento – di 2 milioni e 200mila euro più spese.

Il sindaco Giuseppe Guida dispone di deliberare così per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio.