Mutuo e polizze assicurative: obbligo o scelta? Cosa dice la normativa per i clienti. Tutte le informazioni utili.
Nel contesto sempre più complesso del mercato creditizio italiano, la questione relativa all’assicurazione mutuo rimane una delle più dibattute tra i consumatori che si apprestano a stipulare un finanziamento ipotecario. In particolare, molti si interrogano se la banca possa imporre obbligatoriamente la sottoscrizione di una polizza assicurativa e quali siano le coperture effettivamente obbligatorie per legge. Le normative più recenti, integrate da sentenze e regolamenti aggiornati, chiariscono diritti e doveri di mutuatari e istituti di credito, rimarcando il principio fondamentale della libertà di scelta del cliente.
La polizza obbligatoria e la libertà di scelta del cliente
L’unica assicurazione obbligatoria per legge in fase di stipula del mutuo è la copertura contro incendio e scoppio dell’immobile ipotecato, come previsto dalla normativa italiana e ribadito dalla Legge n. 100 del 2012. Questa polizza tutela sia il mutuatario che l’istituto di credito, garantendo la protezione del valore dell’immobile da eventi quali incendi, esplosioni e fulmini. La banca, tuttavia, non può imporre la sottoscrizione della polizza attraverso la propria compagnia assicurativa o tramite società affiliate in modo vincolante: il cliente ha il diritto di scegliere liberamente la compagnia assicurativa, purché la copertura rispetti i requisiti richiesti dall’istituto finanziatore.
Recenti chiarimenti, come quelli contenuti nel Regolamento IVASS n. 40/2018 e nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), confermano che la banca può applicare condizioni economiche più vantaggiose, ad esempio uno spread più basso, se il mutuatario opta per pacchetti assicurativi interni, ma non può obbligare la sottoscrizione forzata di tali polizze. Questa prassi, nota come “tying” o “bundling”, diventa illegittima nel momento in cui la banca condiziona l’erogazione del mutuo alla sottoscrizione obbligata di una specifica assicurazione o esercita pressioni indebite.

Oltre alla copertura incendio e scoppio, esistono altre polizze assicurative collegate al mutuo che, pur non essendo obbligatorie, vengono spesso proposte o consigliate dagli istituti di credito per tutelare il mutuatario in caso di eventi imprevisti. Tra le più diffuse troviamo:
- Polizza vita sul mutuo: assicura l’estinzione del debito residuo in caso di decesso del mutuatario, sollevando eredi e familiari dall’onere del pagamento delle rate. Questa copertura è particolarmente rilevante in caso di mutui cointestati o per chi rappresenta l’unico sostentamento familiare.
- Polizza infortuni o perdita del lavoro: garantisce la copertura delle rate in situazioni di incapacità di rimborso dovuta a malattia, infortunio o licenziamento.
- Polizza multi-rischi sull’abitazione: protegge da rischi aggiuntivi come furti, calamità naturali e danni agli impianti.
La banca ha l’obbligo di fornire informazioni chiare e trasparenti sulle polizze facoltative, concedendo al cliente tempi adeguati per valutare le offerte senza subire pressioni. Il mutuatario può richiedere preventivi personalizzati anche da compagnie esterne e mantenere polizze preesistenti compatibili con i requisiti richiesti.
Diritti di recesso e sostituzione della polizza assicurativa
Il sistema normativo italiano, tutelato anche da disposizioni europee, riconosce al cliente diritti fondamentali dopo la stipula delle assicurazioni legate al mutuo. Il titolare della polizza può infatti esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ottenendo il rimborso del premio versato senza penali. Inoltre, è possibile sostituire la polizza assicurativa con un’alternativa che presenti coperture almeno equivalenti, sempre nel rispetto delle condizioni richieste dalla banca.
La banca è tenuta ad accettare la nuova copertura senza ostacolare la concorrenza sul mercato assicurativo, favorendo così una maggiore trasparenza e la possibilità per il mutuatario di ridurre i costi o migliorare le condizioni assicurative.
