Migliori condizioni per i lavoratori nell’accordo di contrattazione per il premio di risultato 2024/2026, ratificato nella serata di ieri dai sindaci – soci dell’assemblea della Miramare srl – da corrispondere ai dipendenti dell’azienda “in house” che eroga servizi pubblici – principalmente di pulizia, gestione dei rifiuti solidi urbani e manutenzione – in numerose realtà della Costiera Amalfitana.
Una deliberazione, questa, che rende esecutivo l’esito della riunione dello scorso 28 Novembre tra l’Ingegner Carmine La Mura, amministratore Unico della Miramare Service srl, ed i rappresentanti sindacali presenti: Erasmo Venosi, segretario generale della Cgil Funzione Pubblica Salerno, il Segretario Generale della Fial Ambiente e Servizi Domenico Merolla e Gennaro Scarano, segretario generale della ULSSA Salerno. L’accordo di contrattazione è previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale.
Una vittoria, quella dei lavoratori, rivendicata proprio dai sindacalisti, che reputano particolarmente positive le condizioni di applicabilità e validità dell’accordo ed i termini e le modalità di erogazione, che consentono di definire il premio di risultato complessivo.
Secondo il nuovo accordo, infatti, allo scopo di determinare la presenza in servizio saranno considerate come tale, oltre alle ore lavorate, l’assenza per eventuali infortuni sul lavoro, l’astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio, le ferie, i permessi sindacali, e tutti quelli previsti dalla contrattazione collettiva oltre che, ovviamente, i day hospital, i ricoveri ordinari ed i giorni di permesso previsti dalla Legge 104 del 1992.
L’accordo sulla retribuzione di risultato sarà valido per tre anni, dal 1 Gennaio del 2024 al 31 Dicembre del 2026: nel primo semestre dell’ultimo anno è prevista l’eventuale nuova discussione sui termini, siccome non è previsto il tacito rinnovo.
Il premio, inoltre, sarà riconosciuto ai dipendenti sia in full-time che in part-time. Per questi ultimi, nello specifico, questo sarà corrisposto in base all’orario. Sono stati definiti, inoltre, anche i criteri per l’eventuale riduzione del premio, possibile in caso di malattie annue (oltre il 26mo giorno il lavoratore non ne avrà diritto), oppure in caso di provvedimenti disciplinari (premio nullo se superiori a quattro). Altra causa di riduzione o esclusione, se in misura superiore a quattro, potranno essere anche sinistri, sempre che questi non siano stati chiusi positivamente per l’azienda.
“Un risultato di valore storico, in quanto porta dei risultati economici migliorativi per tutte le maestranze attualmente impegnate nella società, che crea gli stimoli giusti per un ulteriore consolidamento della stessa, considerato che per poterlo ottenere occorre rispettare dei requisiti ben delineati“, il commento del segretario della FP Cgil Salerno Venosi.
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