La Deliberazione della Giunta del Comune di Minori del 4 aprile 2024, n. 34” si pone “in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impedisce il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere“. A sostenerlo, nel bollettino dello scorso 22 Luglio, l’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato che già era intervenuta sul punto lo scorso 4 Giugno.

Con la delibera attenzionata dall’Authority il Comune, confermando la precedente Deliberazione n. 136/2023, oggetto di un parere motivato, ai sensi del richiamato articolo 21-bis della legge n. 287/1990, deliberato dall’Autorità nella riunione del 27 febbraio 2024 (S4916), ha stabilito “le linee di indirizzo per la predisposizione dei bandi per l’affidamento in concessione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico ricreative“.

Il Garante si era già espresso negli stessi termini su un atto analogo precedente, la delibera 136 del 15 Dicembre 2023, sulla base di una segnalazione pervenuta il 5 gennaio 2024.

In particolare, stando a quanto si legge, “la Deliberazione comunale de qua si pone in contrasto con l’articolo 49 TFUE, in quanto limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro – unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’articolo 12 della Direttiva Servizi“.

Richiamati i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Comune, come si legge nel bollettino del Garante per la Concorrenza, aveva dettato alcune specifiche linee di indirizzo: innanzitutto “la procedura dovrà ispirarsi ai principi del codice della navigazione e di quelli dettati dal d.lgs. n. 36/2023; saranno valorizzati alcuni aspetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di natura sociale (ad esempio, la promozione delle piccole e medie imprese)”; verranno stabiliti criteri premiali quali: la capacità delle proposte di interagire con il complessivo sistema turistico-ricettivo e produttivo del territorio locale; la previsione di agevolazioni per i residenti; l’esperienza professionale e il know-how acquisito dalla pregressa gestione di analoghi beni in contesti territoriali che presentano caratteristiche (paesaggistiche, ambientali, sociali) analoghe a quelle del Comune di Minori; verranno privilegiate proposte che garantiscano la protezione dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale”.

Il locale Palazzo di Città aveva anche sancito l’entrata in vigore delle nuove concessioni a partire dal 1 Gennaio 2025, prorogando quelle esistenti fino al 31 Dicembre 2024.

Elementi, questi, che non hanno incontrato il parere favorevole dell’autorità garante.

In primo luogo, sotto il profilo del criterio premiale basato sulla previsione di agevolazioni per i soli residenti nel Comune.

Tale criterio – si legge – non necessario e proporzionato al perseguimento di obiettivi di interesse generale, infatti, introduce una ingiustificata discriminazione tra i soggetti partecipanti alla procedura selettiva, nella misura in cui determina un ingiustificato vantaggio a favore di coloro che risiedono nel Comune“.

Parimenti suscettibile di creare ingiustificate restrizioni” è un ulteriore criterio premiale, quello “basato sulla valorizzazione dell’esperienza professionale” e il know how acquisito nella “pregressa gestione di analoghi beni” in contesti territoriali che presentano caratteristiche analoghe a quelle del Comune di Minori.

Tale criterio, infatti, si legge, ancora, “valorizzando solo l’esperienza acquisita nella gestione di analoghi beni, ossia beni demaniali marittimi gestiti in concessione, e non invece nello svolgimento di attività analoghe extra-concessione, può essere considerato ingiustificatamente restrittivo e privo dei connotati di necessità e proporzionalità“, favorendo, così, operatori già attivi nel mercato.

Quanto alla scelta temporale, invece, gli indirizzi, secondo quanto indicato dal Garante nel bollettino, “sembrano porsi in contrasto con la decisione di far decorrere le nuove concessioni dal primo gennaio 2025“.

L’ente aveva anche indicato le contromisure che il Comune di Minori dovrà assumere: “Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Minori dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte”.

Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.