Territorio

Edificazione a Li Galli, il Tar: illegittima l’ordinanza di sospensione del Comune

E’ da considerarsi illegittimo l’atto con cui l’amministrazione di Positano ha intimato l’immediata sospensione di ogni opera edilizia e il divieto di disporre dei suoli e delle opere eventualmente realizzate alla società Li Galli snc, proprietaria delle aree dell’omonimo arcipelago delle quali il locale Palazzo di Città, con l’ordinanza 30 del nello scorso 1 settembre, ha contestato la recente attività edificatoria.

A stabilirlo la seconda sezione del Tar di Salerno, presieduta da Nicola Durante, avente come referendario ed estensore Gaetana Marena ed Olindo di Popolo nel ruolo di consigliere.

Ordinanza, quella del 1 Settembre scorso, contro la quale la società proprietaria del Gallo Lungo, dell’Isola dei Briganti e di Rotonda aveva proposto impugnazione lo scorso 30 Ottobre. Il Comune, ritenendo fondati i propri atti, non si era costituito in giudizio.

Il provvedimento, infatti, sarebbe stato emanato dal Comune di Positano secondo i giudici del Tar “in difetto di un’ adeguata istruttoria e di sufficiente motivazione“: i giudici amministrativi hanno, inoltre, annullato anche il documento tecnico del 14 Agosto scorso e tutti gli atti presupposti rispetto all’ordinanza.

Citando una sentenza (la n.1430 del 7 marzo 2014) del Tar di Napoli, infatti, i giudici del Tar Salernitano hanno sostenuto che “l’esistenza dei presupposti della fattispecie della lottizzazione abusiva deve, infatti, essere accertata dall’amministrazione con un certo rigore, anche motivazionale, senza fare ricorso a generiche formule di comodo e, ove ne ricorra la necessità o l’opportunità, devono essere prese in esame le situazioni dei singoli soggetti coinvolti, seppure avendo come riferimento il generale quadro di insieme dello specifico fenomeno lottizzatorio“.

L’ordine di sospensione, oggetto del presente gravame, non esplicita infatti la tipologia di lottizzazione legalmente contemplata, non specifica con puntuale rigore motivazionale la ricorrenza degli elementi qualificanti e, peraltro, non assolve l’obbligo istruttorio, atteso che si limita ad un mero raffronto tra grafici, senza esplicitare le ragioni per le quali le opere individuate costituiscano una lottizzazione e non un’attività abusiva rientrante nell’art. 31 del Testo Unico dell’edilizia, come già configurata dal Comune con le ordinanze di demolizione adottate nel tempo“, si legge, ancora, nella sentenza della Seconda Sezione del Tar.

Sugli immobili de Li Galli, in altri termini, esistono “immobili legittimamente realizzati”, in riferimento alle cui opere “minime, funzionali al relativo utilizzo”, erano state depositate svariate istanze di condono nel corso degli anni.

 

Andrea Bignardi

Recent Posts

Ombre sulla Costa: il libro di Gabriele Cavaliere protagonista alla Fiera del libro Amalfi Coast di Atrani

Le leggende, i misteri e le antiche narrazioni popolari della Costiera Amalfitana approdano ad Atrani…

22 minuti ago

Disastroso al botteghino, ora conquista lo streaming: questo film è imperdibile

Dungeons & Dragons - L'Onore dei Ladri ha fallito al cinema nel 2023 ma su…

5 ore ago

Nasce la CER Amalfi, la prima comunità energetica rinnovabile della Costiera

Amalfi entra nella partita delle comunità energetiche con la nascita ufficiale della CER Amalfi, la…

1 giorno ago

Estate 2026 offline, il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano rilancia il tesserino dedicato alla Gen-Z

C’è chi colleziona follower e chi, invece, preferisce collezionare tramonti, partite improvvisate sulla sabbia e…

2 settimane ago

Cassinelli racconta il progetto zambiano di Bauleni: partecipazione e solidarietà a Pellezzano

Un racconto di cooperazione internazionale nato dall’ascolto delle comunità locali e trasformato, negli anni, in…

2 settimane ago

Minori, Postamat ancora fuori servizio: esposto a Prefetto e AGCOM

Il Comune di Minori passa alle vie formali per il mancato ripristino del Postamat. Dopo…

3 settimane ago