E’ da considerarsi illegittimo l’atto con cui l’amministrazione di Positano ha intimato l’immediata sospensione di ogni opera edilizia e il divieto di disporre dei suoli e delle opere eventualmente realizzate alla società Li Galli snc, proprietaria delle aree dell’omonimo arcipelago delle quali il locale Palazzo di Città, con l’ordinanza 30 del nello scorso 1 settembre, ha contestato la recente attività edificatoria.
A stabilirlo la seconda sezione del Tar di Salerno, presieduta da Nicola Durante, avente come referendario ed estensore Gaetana Marena ed Olindo di Popolo nel ruolo di consigliere.
Ordinanza, quella del 1 Settembre scorso, contro la quale la società proprietaria del Gallo Lungo, dell’Isola dei Briganti e di Rotonda aveva proposto impugnazione lo scorso 30 Ottobre. Il Comune, ritenendo fondati i propri atti, non si era costituito in giudizio.
Il provvedimento, infatti, sarebbe stato emanato dal Comune di Positano secondo i giudici del Tar “in difetto di un’ adeguata istruttoria e di sufficiente motivazione“: i giudici amministrativi hanno, inoltre, annullato anche il documento tecnico del 14 Agosto scorso e tutti gli atti presupposti rispetto all’ordinanza.
Citando una sentenza (la n.1430 del 7 marzo 2014) del Tar di Napoli, infatti, i giudici del Tar Salernitano hanno sostenuto che “l’esistenza dei presupposti della fattispecie della lottizzazione abusiva deve, infatti, essere accertata dall’amministrazione con un certo rigore, anche motivazionale, senza fare ricorso a generiche formule di comodo e, ove ne ricorra la necessità o l’opportunità, devono essere prese in esame le situazioni dei singoli soggetti coinvolti, seppure avendo come riferimento il generale quadro di insieme dello specifico fenomeno lottizzatorio“.
“L’ordine di sospensione, oggetto del presente gravame, non esplicita infatti la tipologia di lottizzazione legalmente contemplata, non specifica con puntuale rigore motivazionale la ricorrenza degli elementi qualificanti e, peraltro, non assolve l’obbligo istruttorio, atteso che si limita ad un mero raffronto tra grafici, senza esplicitare le ragioni per le quali le opere individuate costituiscano una lottizzazione e non un’attività abusiva rientrante nell’art. 31 del Testo Unico dell’edilizia, come già configurata dal Comune con le ordinanze di demolizione adottate nel tempo“, si legge, ancora, nella sentenza della Seconda Sezione del Tar.
Sugli immobili de Li Galli, in altri termini, esistono “immobili legittimamente realizzati”, in riferimento alle cui opere “minime, funzionali al relativo utilizzo”, erano state depositate svariate istanze di condono nel corso degli anni.
