Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Comune di Positano contro la decisione del Sub Ambito Distrettuale (SAD) Costa d’Amalfi sull’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La sentenza, depositata oggi, ha evidenziato due motivazioni principali: da un lato la mancanza di legittimazione attiva del Comune ricorrente, dall’altro l’assenza di un interesse concreto che potesse giustificare l’azione.
La disputa era legata alla scelta del SAD di adottare la formula dell’in house providing, ossia l’affidamento diretto a una società partecipata, approvando al contempo il progetto definitivo e la relativa valutazione economico-finanziaria.
Il TAR ha ritenuto fondate le osservazioni del Comune di Minori, ente capofila del Sub Ambito, secondo cui un singolo Comune non può impugnare gli atti deliberativi dell’organismo di cui fa parte, se non in presenza di un danno diretto alle proprie competenze istituzionali. Nel caso di Positano, i giudici non hanno riscontrato questa condizione.
Nelle motivazioni si legge che le amministrazioni locali esercitano le proprie funzioni in materia di rifiuti esclusivamente nell’ambito degli organi collegiali dell’Ente d’Ambito e del SAD, non come soggetti singoli. Le argomentazioni avanzate da Positano, basate su possibili ricadute economiche per il bilancio comunale, non sono state quindi considerate sufficienti.
Con questa decisione, il TAR conferma la piena legittimità della delibera del SAD Costa d’Amalfi e rafforza il percorso intrapreso verso una gestione unitaria e condivisa del ciclo dei rifiuti in Costiera.
