I finanzieri trasferiti da Positano ad Amalfi hanno diritto all’indennità di trasferimento. A stabilirlo la terza sezione Salernitana del Tar Campania (Presidente ed Estensore Pierluigi Russo, Referendari Pierluigi Buonomo e Michele Di Martino) nella sentenza 532/24 dello scorso 20 febbraio.
A ricorrere al foro amministrativo campano erano stati sette finanzieri originariamente impiegati presso la Tenenza di Positano, trasferiti ad Amalfi in seguito alla sua soppressione avvenuta nel 2020, che avevano richiesto l’accertamento del diritto dei ricorrenti al trattamento economico di trasferimento e alle altre indennità previste dalla legge 29 marzo 2001, n. 86, e, di conseguenza, la condanna dell’Amministrazione militare al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge; e l’annullamento dei singoli provvedimenti di rigetto delle richieste di indennità, tutti datati 17 febbraio 2022, a firma del Comandante del Reparto T.L.A. Campania della Guardia di Finanza.
Nello specifico, in occasione della revisione dell’architettura organizzativa dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, l’Ufficio competente aveva comunicato agli interessati l’avvio del procedimento di reimpiego, invitandoli a produrre istanze di trasferimento in sedi ricomprese nell’ambito del Comando Regionale della Campania, con l’intento di “venire incontro alle eventuali esigenze di carattere personale”.
Una volta presentate le domande, nell’ambito delle quali gli odierni deducenti hanno indicato l’istituenda Tenenza di Amalfi come ambito preferenziale di destinazione, l’Amministrazione aveva, poi disposto la ricollocazione proprio presso la nuova sede sita presso l’antica repubblica marinara.
Era, poi, intervenuto il casus belli: ai finanzieri ricorrenti, infatti, era stato negato, proprio con il provvedimento di rigetto contestato, il riconoscimento delle indennità di trasferimento. Punto, quest’ultimo,in merito al quale era stata contestata la “violazione, falsa applicazione e malgoverno dell’art. 1 “indennità di trasferimento” della legge n. 86 anno 2021”.
Il ricorso è stato giudicato fondato: i giudici della Terza Sezione Salernitana del Tar hanno addotto, in favore della loro decisione, sia elementi di dottrina che sentenze frutto di giurisprudenza pregressa, oltre che alla prima adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2016.
Alle forze di polizia ad ordinamento militare, infatti, la legge 86 del 29 marzo 2001, all’articolo 1, riconosce la corresponsione di un’indennità a tutti coloro che sono trasferiti d’ufficio presso altre sedi, tranne nel caso in cui essa sia “limitrofa” o entro i dieci chilometri.
Requisiti, questi ultimi, che non riguarderebbero la sede di Amalfi, date le condizioni di partenza: “Oltre al trasferimento d’ufficio, infatti – si legge nel dispositivo del Tar – la nuova sede è ubicata in un Comune diverso (Amalfi rispetto a Positano) e non confinante, posto ad una distanza superiore ai 10 km. Difatti, il trasferimento dei militari è stato disposto dalla Tenenza ubicata nel Comune di Positano alla Tenenza istituita presso il Comune di Amalfi, territori non confinanti (il Comune di Amalfi confina con Agerola, Atrani, Conca dei marini, Furore e Scala, mentre il Comune di Positano confina con Agerola, Pimonte, Praiano e Vico Equense) e distanti oltre dieci chilometri, circostanza affermata dalla parte nella memoria del 16 febbraio 2024 e non contestata, costituente, tra l’altro, un fatto notorio ed evidente“.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dunque, sulla base di quanto disposto dal Tar, è stato condannato al pagamento delle somme dovute. Tuttavia, ai ricorrenti non è stata riconosciuta la rivalutazione monetaria dell’indennità, trattandosi di una somma “avente natura indennitaria” ed “integrante un debito di valuta“. Compensate, invece, le spese di giudizio.