Respinto il ricorso presentato dal candidato sindaco di Tramonti Armando Imperato: a stabilirlo nella sentenza 1083/2024 la prima sezione salernitana del Tar presieduta da Salvatore Mezzacapo (giudice estensore Fabio Di Lorenzo).
A nulla è valsa, dunque, l’azione legale portata avanti dal già sindaco della città interna della Costiera Amalfitana, tornato in campo con la lista “Terra Operosa”: in particolare, ad essere contestata la decisione della Commissione Elettorale Circondariale di Tramonti, che aveva ricusato la lista in quanto, come si evince dal verbale oggetto di ricorso, le firme dei presentatori non sono sarebbero state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti, sarebbe mancata la spillatura dei tre fogli allegati al foglio principale. Non sarebbero stati riportati nei fogli separati, inoltre, né il contrassegno di lista né la lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale.
La non validità dei moduli allegati avrebbe reso, di conseguenza, anche insufficiente (15 a fronte di un minimo di 30) il numero di firme necessarie ad avallare la presentazione della lista.
Una decisione, quella dei commissari elettorali, corroborata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza recente sul tema.
Ad essere evidenziata negativamente dai giudici del Tar, in particolare, l’assenza dei candidati sui moduli sottoscritti: “Nel caso in esame, dalla disamina degli atti depositati, non emergono elementi univoci in ordine alla consapevolezza in capo ai sottoscrittori della finalità della sottoscrizione a sostegno di quella specifica lista e dei relativi candidati alla carica di consigliere comunale”, si legge nel dispositivo
“In particolare, nella fattispecie in esame, l’assenza – sui tre fogli separati contenenti le sottoscrizioni – del contrassegno di lista e dei nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale, nonché l’assenza di una qualsiasi forma di congiunzione tra i tre fogli separati e tra gli stessi e l’atto principale – prosegue, infatti, il dispositivo – impedisce di verificare inequivocabilmente che nel momento della firma, i sottoscrittori fossero a conoscenza della lista alla cui presentazione erano chiamati a concorrere e dei nominativi dei candidati in essa contenuti“.
Né, inoltre, sono stati riscontrati, nella documentazione pervenuta alla commissione, altri elementi idonei a dimostrare che, al momento della presentazione della lista, i sottoscrittori fossero pienamente e inequivocabilmente consapevoli della compagine di candidati a cui supporto le sottoscrizioni sono state apposte.
“Tale circostanza – inoltre – hanno proseguito i giudici della prima sezione del Tar – non può in nessun modo essere dedotta a mezzo di atti successivi rispetto al deposito della lista al Segretario comunale, dovendo la stessa essere sussistente al momento della presentazione della lista“. Non ci possono essere, in altri termini, sanatorie postume su questo punto: un elemento non nuovo nella giurisprudenza amministrativa, con due sentenze precedenti, rispettivamente, del Consiglio di Stato (nel 2019) e del Tar Piemonte (lo scorso anno) inerenti casi analoghi.
I vizi rilevati dalla sottocommissione di Amalfi, inoltre, non possono considerarsi “mere irregolarità”. Inoltre, si legge ancora, “va rilevato che, in base al principio di auto-responsabilità, è preciso onere dei candidati provvedere alla corretta predisposizione delle dichiarazioni di lista“.
La normativa vigente, nello specifico, prevede istruzioni, pubblicate in un apposito manuale dal Ministero dell’Interno, sia per l’atto principale che per quello separato, che prevede si debba assicurare una “percezione immediata e diretta” ai sottoscrittori del simbolo di lista e dei candidati a sostegno dei quali viene apposta la sottoscrizione: “La prova inequivoca che i sottoscrittori dei fogli separati intendessero dare il loro appoggio alla lista “Terra Operosa Armando Imperato” ed ai suoi candidati avrebbe potuto essere fornita solo se le sottoscrizioni fossero state apposte su un documento da cui risultasse inequivocabilmente un collegamento alla lista e ai suoi specifici candidati, insussistente nel caso in esame“.