Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato una nuova ordinanza per fronteggiare l’emergenza Covid.

Con la nuova ordinanza, la numero 22, di fatto, sono prorogati fino al 30 settembre gli obblighi già in vigore come quello di mascherina all’aperto in caso di assembramenti e il divieto di vendita per asporto degli alcolici nei bar e nei ristoranti dopo le ore 22.

“Nel contesto rilevato dall’Unità di Crisi regionale – è scritto nell’ordinanza – si rende necessario adottare le determinazioni sanitarie e operative proposte, al fine di scongiurare un nuovo incremento della diffusione del virus su larga scala, il cui rischio concretamente sussiste, alla luce del rilevamento della prevalenza della cosiddetta variante Delta sul territorio e dell’alta densità abitativa della regione”.

L’ordinanza dispone anche controlli anti-Covid obbligatori per chi arriva dall’estero all’aeroporto di Capodichino.

La nuova ordinanza di De Luca

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 1° settembre 2021 e fino al 30 settembre 2021:

1. sono prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 21 del 31 luglio 2021- pubblicata sul BURC in pari data – e, in particolare:1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1.2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.

1.3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021- così come prorogata con Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2021 – l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.

Di seguito l’ordinanza completa:

ordinanza-presidente-22-2021

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