Le aree parcheggio di Piazza Flavio Gioia I e II e il Lungomare dei Cavalieri non possono essere assegnate a privati in quanto la concessione risulta vocata esclusivamente ad un interesse collettivo.
E’ quanto stabilito dalla terza sezione del Tar Campania (Presidente Pierluigi Russo, Referendari Michele di Martino e Pierluigi Buonomo (quest’ultimo nel ruolo di estensore) in una sentenza (la 519/2024) del 20 Febbraio scorso, nella quale hanno respinto il ricorso, giudicato inammissibile “per difetto di interesse e genericità”, di una società privata operante nel settore del commercio, l’ Amalfitama srl, che aveva richiesto l’area, adibita prevalentemente a parcheggio, gestito dalla Amalfi Mobilità, in concessione.
La vicenda
Il Comune di Amalfi, infatti, si legge nel dispositivo, “è titolare della concessione demaniale marittima 6/2013, avente ad oggetto le aree destinate a parcheggio in Piazza Flavio Gioia I e II e Via Lungomare dei Cavalieri (mq 2.181,60), nonché delle aree occupate con opere di facile rimozione (mq 58,15) e con opere di difficile rimozione (mq 304,77)“;
Il 28 Aprile di due anni fa, l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, aveva presentato istanza di rinnovo del predetto titolo concessorio per la durata di 6 anni; sempre nello stesso giorno aveva invitato i soggetti interessati a presentare domanda nel senso e la società ricorrente, società di capitali operante nel commercio, ha aderito.
L’invito alla presentazione, però, rappresentò un “mero errore materiale”, secondo quanto si legge, ancora, nel dispositivo del Tar: ciò avrebbe giustificato Palazzo di Città a non provvedere sulle istanze presentate, tra cui proprio quella della società privata. Il ricorso presentato è stato trattenuto in decisione nel corso dell’udienza pubblica del 20 Febbraio scorso.
“Con la determina dirigenziale contestata – si legge nei motivi esposti dalla Terza Sezione Salernitana del Tar – si è disposto di “non provvedere” sull’istanza della società ricorrente per due distinte ragioni: i) perché la concessione n. 6/2013 è beneficiaria di proroga fino al 31.12.2023 in conformità all’atto di indirizzo di cui alla delibera di GM 40/2022; ii) perché tale concessione, per la peculiarità e funzionalità dei beni, è diretta al soddisfacimento di specifici interessi pubblici, essendo volta ad incrementare le potenzialità di sfruttamento e ottimizzare la cura e gestione dei beni oggetto di concessione e pertanto risulta vocata unicamente all’interesse collettivo con esclusione di qualsiasi profilo lucrativo…per gli obiettivi perseguiti tale concessione non risulta compatibile con una eventuale gestione dei privati”.
“Parte ricorrente – prosegue, ancora, il dispositivo – non muove alcuna contestazione specifica al merito della decisione, nella parte in cui si esprime nel senso dell’incompatibilità con la gestione privata dei beni oggetto di concessione“.
Di conseguenza, secondo i giudici amministrativi salernitani, anche in caso di accoglimento del ricorso, il provvedimento sarebbe rimasto legittimo. Oltre alla “tardiva impugnazione” sarebbe stata contestata alla società anche la mancata indicazione di “specifiche e puntuali ragioni” del mancato effetto nei confronti della concessione demaniale.
Inoltre, “prescindendo dai profili di tardività dell’impugnazione della delibera di g.m. (giunta municipale, ndr) 40/2022“, la società ricorrente si è limitata ad affermare genericamente che tale delibera “non produce effetto nei confronti della concessione demaniale n. 6/2013”, senza indicarne le specifiche e puntuali ragioni.