Il Sindaco Vincenzo Servalli ha emesso l’Ordinanza n° 125 del 19 marzo 2021 con la quale, con effetto immediato e fino al 31 marzo 2021, si dispone che:
1. l’attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, legittimamente aperti ed ivi compresi gli esercizi di generi alimentari ed i supermercati, è consentita fino alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali e prefestivi. Per le tabaccherie ed i distributori di carburante dopo le ore 19.00 restano comunque in funzione i relativi distributori automatici posti all’esterno degli stessi;
2. la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate festive. Sono escluse le tabaccherie, le edicole, i distributori di carburante con chiusura alle ore 19.00 e le farmacie di turno. Per le tabaccherie ed i distributori di carburante dopo le ore 19.00 restano comunque in funzione i distributori automatici posti all’esterno degli stessi. Per gli esercizi commerciali specializzati quali forni, pasta fresca, gelaterie e pasticcerie è consentito l’asporto fino alle ore 13.00.
3. le farmacie continueranno ad osservare l’orario consueto previsto dalle disposizioni nazionali anti-Covid nonché il funzionamento dei relativi distributori automatici;
4. l’asporto per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari) è consentito nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 5.00 alle ore 18.00. Dopo tale ora, ed anche nei giorni festivi, è consentita, nei limiti ed orari stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali la modalità di consegna a domicilio;
5. è severamente vietato consumare in strada cibo e bevande da asporto e trattenersi dinanzi agli esercizi di cui al punto 4 per consumare bevande o altro;
6. È assolutamente inibito il passeggio e/o la circolazione delle persone con una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C. Codeste hanno l’obbligo di restare presso la propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
7. Tutti gli uffici, le attività di servizi o commerciali devono garantire nel rispetto delle disposizioni tutte sopra richiamate la corretta applicazione nelle proprie sedi di attività delle misure anti covid per il proprio personale e per l’utenza;
8. Si raccomanda particolarmente: al comando polizia municipale e a tutte le altre forze dell’ordine (polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza) la predisposizione di controlli serrati ed idonei ad assicurare l’osservanza del presente provvedimento e della normativa vigente nazionale e regionale in particolare per quanto attiene l’uso dei d.p.i. del distanziamento e del divieto di stazionamento, per le persone che, attraversino luoghi e strade pubbliche.