Condanna al rilascio dell’immobile (la ex Gabella di Marina di Praia), al pagamento dei canoni non versati e delle spese processuali: è quanto comminato al conduttore dal Tribunale di Salerno, nella sentenza del giudice Valentina Ferrara.
Giunge ad un (primo) punto, così, una lunga vicenda giudiziaria, iniziata il 23 Ottobre del 2020, quando il Comune di Praiano aveva richiesto di condannare il centro all’immediata restituzione dell’immobile di sua proprietà illegittimamente detenuto, oltre che al pagamento dei canoni scaduti e dell’indennità di occupazione.
Il Comune di Praiano, titolare dell’immobile che dovrà, secondo il Tribunale di Salerno, essere oggetto di rilascio, contestava, infatti, nel ricorso, l’occupazione sine titulo dello stesso, evidenziando gravi e reiterati inadempimenti della parte conduttrice che avrebbero condotto alla risoluzione del contratto.
Il contratto era stato stipulato nel 2008, per una durata di sei anni ed al prezzo di 8400 euro annui. La parte conduttrice, poco più di un anno prima del rinnovo automatico, alla fine del 2012 propose un ribasso del canone. Nonostante ciò i canoni non sarebbero stati saldati, fino a giungere ad un debito complessivo, da parte del soggetto conduttore, di circa 62mila euro, a cui andranno aggiunti gli oltre 4mila euro per le spese del contenzioso.
Tra gli aspetti contestati al conduttore vi è perfino il mancato rilascio degli immobili durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, quando i locali, stando a quanto emerge dal dispositivo, sarebbero dovuti essere impiegati dal Comune di Praiano per scopi di utilità pubblica.
Venuto meno il vincolo negoziale, in assenza di una restituzione dell’ immobile da parte del conduttore al momento della proposizione della domanda, il giudice ha ritenuto legittima l’ azione sottesa alla restituzione dell’ immobile con richiesta di pagamento sia dei canoni scaduti e non pagati e sia dell’indennità di occupazione.
Il ricorrente avrebbe addotto alcuni elementi in suo sostegno, tra cui l’esecuzione di lavori, documentati anche con l’esibizione delle fatture attestanti le spese sostenute, sia l’affidamento della gestione dei servizi pubblici presenti nei locali a soggetti terzi in suo danno.
Entrambe le motivazioni sono state respinte dal giudice, che ha evidenziato come all’interno dello stesso contratto di locazione siano evidenti tutti gli elementi che farebbero individuare come infondate le sue richieste. La gestione dei servizi igienici, infatti, sarebbe a carico della parte conduttrice.
Inoltre, la prestazione di servizi di natura subacquea quali il varo, il trasporto, il posizionamento, alaggio e rimessaggio del pontile galleggiante e il rimessaggio invernale e altri servizi sarebbero stati indicati, in modo analitico, all’interno del contratto di locazione originario.