Misure sempre più restrittive in vista delle festività natalizie. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un nuova ordinanza.
Di seguito riportiamo il testo dell’ordinanza regionale n. 28 del 19 dicembre 2021:
1.1. con decorrenza immediata e fino al 1 gennaio 2022: – è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. Si precisa che lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo;
1.2.restano confermate le disposizioni dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021, e, per l’effetto: – a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:
1.2.1. per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
1.2.2. nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
1.2.3. è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
– nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
1.2.4. dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina.
2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”.
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