Il Comune di Atrani ha emesso un’ordinanza sindacale ai fini igienico – sanitari per il controllo della diffusione dei piccioni sul territorio comunale.

A spingere il primo cittadino ad emanare l’ordinanza è la crescente colonizzazione sul territorio comunale dei piccioni urbanizzati o colombo di città e le relative conseguenze negative in termini di rischi di natura igienico-sanitaria e di danneggiamento del patrimonio storico-artistico.

La richiesta di prendere provvedimenti a riguardo è stata fatta da un gruppo di cittadini atranesi stanchi di dover vivere ogni giorno con gli inconvenienti igienici causati dalla presenza di piccioni sul territorio e la richiesta di attuazione di misure volte al contenimento della popolazione di piccioni cosiddetti “torraioli”.

Spesso, inoltre, agli uffici comunali è stata segnalata la quotidiana abitudine dei cittadini di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, il numero delle colonie in quantità incompatibili con l’ecosistema urbano.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale, di concerto con l’A.S.L. Salerno – Unità Operativa Veterinaria area interdistrettuale 60_63, ha posto una serie di provvedimenti finalizzati al controllo ed allontanamento delle colonie di piccioni domestici tra cui:

• il divieto di somministrazione di cibo che, per la gran quantità e la scarsa qualità, crea squilibri alimentari nei piccioni, creando le condizioni per malattie e malformazioni;
• l’adozione di un intervento di controllo sulla riproduzione del colombo di città al fine di stabilizzare la popolazione residente in un numero di esemplari compatibile con la tutela dell’igiene e della salute pubblica;
• l’installazione di idonei sistemi di dissuasione nei posatoi abituali in stabili di proprietà privata (cornicioni, gronde, fori, fasce marcapiano, frontali, sporgenze o rientranze di qualsiasi natura, ecc.) previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove richieste;
• l’eliminazione e la chiusura, con idonei sistemi, delle zone di nidificazione in stabili di proprietà pubblica e privata quali soffitte abbandonate, torri, edifici fatiscenti, fori, campanili e quanto altro previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove previste.

In caso d’inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati saranno sanzionati a norma
dell’art. 7-bis, comma 1 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00.