Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, ha respinto il ricorso dei 4 parcheggiatori di Amalfi Mobilità che avevano chiesto l’annullamento del concorso per l’assunzione di 10 nuovi parcheggiatori specializzati.

La società in house integralmente partecipata al 100% dal Comune di Amalfi, infatti, nello scorso mese di giugno aveva formalizzato il bando di concorso per il reclutamento di 10 figure da impiegare a tempo indeterminato nel parcheggio in roccia Luna Rossa. I parcheggiatori, che avevano lavorato in maniera non continuativa negli ultimi otto anni, si erano opposti chiedendo la stabilizzazione della loro posizione da precari.

Il sindacato Fiadel CSA CISAL, a sostegno dei suoi tesserati, aveva chiesto l’annullamento della procedura di assunzione di nuove figure perché, secondo la loro tesi, tale scelta era gravemente pregiudizievole delle aspettative e dei diritti dei precari. I parcheggiatori, infatti, sostenevano ci fossero i presupposti per la stabilizzazione del personale precario, impiegato negli ultimi otto anni: “contrariamente da quanto assunto dalla Società Amalfi Mobilità, con la nuova procedura, l’ente non acquisisce personale maggiormente qualificato e tanto meno consegue un risparmio di costi per la formazione, trattandosi di personale che al pari di quello precario, già in servizio, dovrà essere adeguatamente formato, con oneri aggiuntivi a carico della partecipata”.

Il bando di gara per l’assunzione di 10 nuovi parcheggiatori a tempo indeterminato era stato anche terreno di scontro politico, con alcuni manifesti contro la gestione dell’attuale Amministrazione Comunale.

Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, però ha deciso che non vi siano gli estremi per l’accoglimento del ricorso presentato dai quattro parcheggiatori che, in maniera discontinua hanno lavorato presso il parcheggio in roccia “Luna Rossa” per tre anni negli ultimi otto.

“Il personale precario è titolare di una mera aspettativa di fatto e non già di un diritto – si legge nella sentenza – poichè la stabilizzazione di tali figure di lavoratori flessibili costituisce una mera «facoltà» e non già un obbligo dell’Ente”.

Nella sentenza il giudice Ippolita Laudati sottolinea l’incostituzionalità delle norme che prevedono l’automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine di un ente regionale, sebbene fosse previsto che gli stabilizzandi debbano essere stati assunti a termine previa
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