La Terza sezione salernitana del Tar ha respinto il ricorso presentato da Tra.Vel.Mar contro la Regione Campania, nei confronti della compagnia Grassi Junior.

Oggetto del contendere il provvedimento con il quale la Regione Campania ha autorizzato la ditta di navigazione positanese ad effettuare nuovi collegamenti marittimi sullo scalo portuale del Molo Masuccio Salernitano, ed il conseguente diniego parziale di accesso agli atti sul punto.

Tra.Vel.Mar aveva presentato, oltre al ricorso principale, anche un ulteriore opposizione per motivi aggiunti.

Nello specifico, “avverso e per l’annullamento – previa sospensione – del Decreto Dirigenziale n. 142 del 27.12.2023 della Regione Campania con il quale è stato approvato il Quadro orario degli accosti e dei servizi di trasporto locale marittimo, riconoscendo nuovamente i collegamenti marittimi annuali in favore della Grassi Junior Cooperativa, autorizzati con provvedimento prot n. 485253 dell’11.10.2023, nonchè del provvedimento prot. n. 279156 del 30.05.2023 della Regione Campania, con la quale la Grassi Junior è stata autorizzata ad effettuare nuovi collegamenti annuali sullo scalo portuale di Molo Masuccio Salernitano e di tutti gli atti presupposti, collegati e connessi“.

La Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la controinteressata Grassi Junior Soc. Coop. si sono costituiti al fine di resistere al ricorso.

La Regione Campania avrebbe assentito arbitrariamente nuovi collegamenti marittimi, esitando
favorevolmente l’istanza della Grassi Junior presentata fuori dalla finestra temporale dell’art. 4 LRC n. 7/2016.

Secondo la compagnia ricorrente, il modus operandi “avrebbe privilegiato la Società Grassi Junior, sovvertendo il regime di assegnazione delle linee annuali, violando i principi comunitari di concorrenza, trasparenza e non discriminazione (art. 2 L.R.C. n. 7/2016), cui è preordinata la procedura di assegnazione dei collegamenti regionali“.

L’Amministrazione regionale ha documentato che si è proceduto “alla sola rimodulazione oraria del servizio con durata annuale che era già stato autorizzato alla Grassi con il decreto numero 104/2023“, (…) rigettando “la richiesta nella parte in cui essa eccedeva il carattere di mero e limitatissimo aggiustamento orario“. Argomento, quest’ultimo, alla base del respingimento del ricorso principale.

Per quanto concerne, invece, il ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente ha lamentato che il
titolo abilitativo impugnato sarebbe stato rilasciato dalla Regione Campania in favore di soggetto “privo dei requisiti professionali per l’esecuzione dei servizi marittimi di linea“, indicando “la mancata disponibilità giuridica del naviglio per i servizi richiesti e l’intera durata del servizio“.

Tesi, questa, respinta, così come quella relativa alla violazione della previa acquisizione del parere favorevole dell’Autorità Marittima competente in materia di sicurezza.

Sul diniego parziale di accesso agli atti, invece, i giudici amministrativi salernitani hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Le reazioni

La compagnia Tra.Vel.Mar. è intenzionata a ricorrere al Consiglio di Stato facendo valere in secondo grado di giudizio le sue ragioni.

E’ di oggi la sentenza del Tar Campania – Salerno che, rigettando il ricorso proposto dalla Tra.Vel.Mar. s.r.l., ha sancito la piena legittimità delle autorizzazioni delle linee regionali delle motonavi di Grassi Junior“, si legge, invece, in una nota della compagnia di navigazione Grassi Junior.

Soddisfatto l’armatore Paolo Grassi che però precisa: “E’ amareggiante rilevare che si tende all’eliminazione del competitor per via giudiziaria. Il nostro è un servizio annuale utile alle comunità costiere con partenze per Capri e Costa d’Amalfi in comodi orari diurni e serali. In questi due anni di attività abbiamo intensificato la nostra presenza sul territorio con 3 biglietterie Grassi Junior a Positano, Salerno Molo Masuccio e Cetara e rivenditori autorizzati in tutti i borghi costieri e a Capri, con 2 motonavi in servizio giornaliero e una terza a breve in servizio. Siamo felici che il nostro operato sia stato supportato da questa sentenza del Tar che tutela e promuove la pluralità di operatori del settore marittimo“.

Il legale della Società, l’Avv. Ugo Torsi afferma: “E’ amareggiante rilevare il continuo ricorso all’azione giudiziaria per controllare l’operato dell’amministrazione pubblica. Un doppio passaggio che finisce per gravare oltremodo sulle tasche dei contribuenti, generare confusione nell’utenza e creare un forte senso di sfiducia degli investitori. Purtroppo, la stagione del contenzioso può dirsi nella sua battuta iniziale. La Grassi, tuttavia, ha dimostrato di avere spalle larghe, di non sottrarsi alle sfide e di essere una realtà giovane che ha tutti i requisiti per crescere e garantire un’adeguata concorrenza“.

 

 

 

 

Change privacy settings
×